Tweetbutton tweet

31.12.17 - SCADENZA DOMANDA PERMANENZA ELENCO DIFENSORI UFFICIO

 

Rammentiamo che entro il 31 dicembre 2017 deve essere presentata la domanda di permanenza nell'Elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio.

Come specificato dall’art. 2 delle Linee Guida, la domanda di permanenza dovrà essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma CNF-Lextel: https://gdu.consiglionazionaleforense.it/

Per poter accedere al gestionale CNF-Lextel delle difese d’ufficio sarà necessario munirsi di certificato digitale o CNS (firma digitale)

La domanda di permanenza deve essere presentata secondo il modello di autocertificazione ove il richiedente deve attestare:

- di non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento

- di aver svolto attività nel settore penale in modo continuativo, partecipando “nei dodici mesi precedenti ad almeno 10 udienze penali, camerali o dibattimentali anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio” (art. 5 Reg. cit.).

Nella suddetta auto certificazione, nella parte riguardante l’attestazione relativa alla partecipazione alle udienze, devono essere specificamente indicati (ex artt. 2 comma 3 e 1 comma 5 delle Linee Guida):

a) il numero di ruolo (RGNR o RGT) del procedimento;

b) la data in cui si è svolta l’udienza;

c) l’attività svolta in udienza ed in particolare se vi sia stata, anche alternativamente

c.1) trattazione di questioni preliminari,

c.2) formulazione delle richieste di prova,

c.3) udienza dedicata alla istruttoria sia nel giudizio camerale che dibattimentale,

c.4) udienza di discussione;

d) l’autorità giudiziaria avanti alla quale l’udienza si è svolta;

e) le iniziali del nome e del cognome della parte assistita;

f) in quale veste l’avvocato abbia patrocinato (difensore di fiducia, difensore di ufficio ex art. 97

comma 1 c.p.p., difensore di ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p., sostituto processuale ex art. 102

c.p.p.). 

Inoltre, a norma dell’art. 5 del Regolamento del CNF del 22 maggio 2015, il richiedente deve essere in regola con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247/12; a tal fine, secondo l’art. 2 comma 4 delle Linee Guida, il richiedere deve attestare mediante auto certificazione di essere in regola con l’obbligo formativo “con riferimento all’anno antecedente a quello in cui la richiesta viene presentata”, da attestare nella medesima dichiarazione.

Il Consiglio, a norma dell’art. 2 comma 5 delle Linee Guida, “potrà convocare il richiedente per un colloquio e/o chiedere la produzione di idonea documentazione atta a dimostrare l’effettiva sussistenza dei requisiti.”: a tal fine, si raccomanda di essere precisi nella compilazione del modulo di richiesta.

Per l'aiuto e l'assistenza nella compilazione delle istanze attraverso la piattaforma, il Consiglio Nazionale Forense ha attivato un servizio di help desk gratuito che risponde al numero 06 45475829, attivo dalle 09:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì.