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MISURE STRAORDINARIE PER LA RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE CORTI D'APPELLO. ISTANZA EX ART. 26 DELLA LEGGE 183/2011. ESTINZIONE DEI PROCESSI

Si ricorda che dal 1 gennaio 2012 è cominciato a decorrere il termine semestrale per l'assolvimento del nuovo onere processuale introdotto nell'ordinamento dall'art. 26 n°1 della Legge di Stabilità (L.183/11) così come modificato dall'art.14 del D.L. 22.12.2011 n°212. Si richiama l'attenzione dei Colleghi sulla comminatoria di estinzione del processo legata all'omesso deposito, nel termine di cui sopra, di un'apposita istanza, sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, volta a dichiarare la persistenza di interesse alla prosecuzione dei procedimenti civili pendenti innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima dell'entrata in vigore della L.18.06.2009 n°69, e di quelli pendenti innanzi alle Corti d'Appello da oltre tra anni prima dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità.

In allegato un primo fac-simile dell'istanza ex art. 26 L. 183/11