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OBBLIGO FORMATIVO PER DIFENSORI D’UFFICIO

Si comunica che l’avvocato che presenta domanda di inserimento o di permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio è soggetto all’obbligo di formazione continua con verifica annuale dei requisiti di regolare adempimento nell’anno precedente la richiesta. Tale obbligo si intende rispettato qualora il richiedente abbia conseguito, nell’anno antecedente la richiesta, 15 crediti formativi di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie (solo per l'anno 2020 5 crediti formativi di cui 2 nelle materie obbligatorie). Si precisa che non è consentita la compensazione dei crediti formativi poiché il controllo dell’adempimento per l’inserimento nell’elenco dei difensori d’ufficio è su base annuale (anno precedente la domanda) conseguentemente si terrà conto unicamente del numero dei crediti acquisiti e non compensati.