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BONUS 200 EURO ISCRITTI CASSA FORENSE

 

Il D.L. n. 50 del 17/5/22 prevede all’art.33 un’indennità una tantum di euro 200,00 per i lavoratori autonomi e gli iscritti a Casse obbligatorie di Previdenza, che abbiano un reddito complessivo 2021 (dichiarazione 2022) non superiore a euro 35.000 (dal computo del reddito assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata).

Il Decreto Aiuti Bis ha portato lo stanziamento per tale indennità a 600 milioni di euro per il 2022 di cui 95,6 milioni di euro sono destinati agli iscritti alle Casse di Previdenza obbligatorie d.lgs. 509/1994 e d.lgs. 103/1996. 

Tale stanziamento può ritenersi congruo rispetto alla platea dei soggetti interessati che potranno inoltrare la domanda fino al 30 novembre 2022. 

Condizione per accedere all’indennità è l’aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del DL 50/2022 (18/5/2022), almeno un versamento, totale e parziale, per la contribuzione dovuta con competenza a decorrere dall’anno 2020. 

Cassa Forense ha predisposto la procedura telematica per la presentazione on line delle domande, che sarà disponibile a partire dalle ore 12.00 del 26 settembre 2022, in contemporanea con gli altri Enti di previdenza aderenti all’Adepp e che consentirà di accedere, con unica domanda, anche all’ ulteriore bonus di 150 euro di cui al D.L. “Aiuti Ter” per coloro che abbiano un reddito complessivo 2021 non superiore a 20.000 euro. 

La procedura resterà attiva fino al 30 novembre 2022.  

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente con procedura telematica, dal sito della Cassa mediante accesso alla propria posizione personale, utilizzando le proprie credenziali, codice meccanografico e pin.

 Alla domanda dovranno essere allegati, copia di un documento d’identità e del codice fiscale, come espressamente previsto dal decreto. 

La domanda non può essere presentata dagli iscritti alla Cassa già pensionati con decorrenza antecedente al 30 giugno 2022 (bonus già liquidati in precedenza) né dagli iscritti alla Cassa che siano, contemporaneamente, iscritti ad una gestione previdenziale INPS (in questo caso la domanda andrà presentata presso quest’ultimo istituto).

Eventuali domande pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili