Si allega la circolare di cui all'oggetto che, in piena contraddittorietà con quanto sostenuto dall'Ufficio Legislativo del Ministero con parere dd. 14.05.2012, ritiene applicabile anche anche a coloro che abbiano iniziato la pratica prima del 24.01.2012, la disciplina introdotta dall'art. 9, comma 6° del D.L. 24.01.2012 convertito con L. n. 27 del 09.03.2012, con consegunte riduzione del periodo di pratica da 24 a 18 mesi.