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PEC e Processo Amministrativo

Si ricorda agli iscritti che nell'ambito del processo amministrativo è onere del singolo difensore comunicare alla segreteria del TAR il proprio indirizzo PEC così come ogni successiva variazione dello stesso e ciò ai sensi del 1° comma dell'articolo 136 del Codice Processo Amministrativo. (1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati.)

La comunicazione effttuata dagli iscritti alla segreteria dell'Ordine della varaizione dell'indirizzo PEC e da questi comunicata al REGINDE, ai sensi della vigente normativa in punto processo civile telematico, ha, pertanto, efficacia solo in tale ambito.

Si invita, pertanto, gli iscritti nel caso non abbiano provveduto alle comunicazioni di cui all'art. 136 del Codice del Processo Amministrativo ad una periodica consultazione di tutti gli indirizzi PEC a sè intestati.