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PEC e Fallimenti

Si
ricorda agli iscritti che nell'ambito delle procedure fallimentari è onere del creditore o del suo difensore comunicare al curatore il
proprio indirizzo PEC così come ogni successiva variazione dello stesso e ciò ai sensi dell'art. 93 3° c. n. 5 e 5° c.. L.F.

La
comunicazione effttuata dagli iscritti alla segreteria dell'Ordine della
varaizione dell'indirizzo PEC e da questi comunicata al REGINDE, ai
sensi della vigente normativa in punto processo civile telematico, ha,
pertanto, efficacia solo in tale ambito.

Si
invita, pertanto, gli  interessati a provvdere nel senso indicato nel 5° c. dell'art. 93 L.F. ovvero
ad una periodica consultazione di tutti gli indirizzi PEC a sè
intestati.