Tweetbutton tweet

PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 5 FEBBRAIO 2015 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 6 DEL 30 GENNAIO IN MATERIA DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLA DIFESA D'UFFICIO

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio
2015 il decreto legislativo n. 6 del 30 gennaio
in materia di riordino della
disciplina della difesa
d’ufficio
a norma dell’articolo 16 della rIforma forense.

Le nuove disposizioni prevedono che l’elenco dei difensori
d’ufficio (ora tenuto presso ciascun consiglio dell’ordine circondariale) venga
unificato su base nazionale,
attribuendo al Consiglio nazionale forense la competenza in ordine alle
iscrizioni e al periodico aggiornamento.

Al fine di assicurare la qualificazione
professionale, sono previsti criteri più rigorosi per l’iscrizione, richiedendo
che i corsi di aggiornamento
debbano avere una adeguata durata e un esame
finale
.

Inoltre, è elevata a cinque anni la pregressa esperienza professionale
in materia penale idonea a consentire l’iscrizione ed è stabilito, in ulteriore
alternativa, il requisito del conseguimento del titolo di specialista in
diritto penale, la cui regolamentazione attuativa è in via di completamento.

Si stabilisce che il Cnf provveda sulla richiesta
di iscrizione, previo parere del locale Consiglio dell’ordine e che, ai fini
del mantenimento dell’iscrizione, sia necessario presentare periodicamente la
documentazione idonea a dimostrare l’effettiva e persistente esperienza nel
settore penale.

Sempre ai fini di assicurare l’idonea stabilità
nell’esercizio della funzione è previsto che il professionista non possa
chiedere la cancellazione dall’elenco prima di due anni dall’iscrizione.

In via transitoria,
si prevede che i professionisti attualmente iscritti agli elenchi tenuti dai
consigli dell’ordine siano iscritti automaticamente all’elenco nazionale con
onere di dimostrare, alla scadenza del periodo di un anno dalla data di entrata
in vigore del decreto, la presenza dei requisiti richiesti dalla nuova
disciplina per il relativo mantenimento dell’iscrizione.