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MONITORAGGIO NEGOZIAZIONE ASSISTITA - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL COA

Si rammenta agli iscritti l'obbligo ex art. 11 L. 162/14 ai "difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione" di "trasmetterne copia al Consiglio dell'Ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati".

Un tanto per permettere al Consiglio dell'Ordine di trasmettere i dati, ai fini del monitoraggio, al CNF che si premurerà di inoltrarli al Ministero della Giustizia.

A tal proposito, si rammenta che il COA di Trieste ha già da tempo attivato la PEC negoziazione@avvocatitriestepec.it per permettere agli iscritti di adempiere alle prescrizioni testè citate.