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PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO A PENA DI INAMMISSIBILITA'

Si rammenta che a mente del novellato articolo 83 DPR 115/02, così come modificato dalla legge di stabilità 2016, l'istanza di liquidazione del difensore in patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti incardinati dopo il 01.01.2016 va presentata a pena di inammissibilità prima della chiusura della fase processuale cui si riferisce, onde permettere al Giudice di provvedere contestualmente alla pronuncia del provvedimento.