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DIFENSORE EX ART 97 IV C

Gentili Colleghe Pregiati Colleghi,

si desidera richiamare la Vostra attenzione su quelli che sono gli adempimenti e gli obblighi che riguardano la nomina di difensore ai sensi dell’art. 97 co. IV c.p.p..

E’ bene ricordare che la nomina ai sensi del IV comma si ha quando, richiesta la presenza del difensore fiduciario, o di quello d’ufficio che non sia stato reperito o non sia comparso, il Giudice designa come sostituto altro difensore.

Da un tanto discende che il sostituto nominato ai sensi dell’art. 97 co. IV c.p.p. ha il dovere di informare il difensore che ha sostituito degli esiti dell’attività svolta.

Ne consegue ulteriormente che essendo egli sostituto del difensore nominato d’ufficio o del difensore fiduciario, non potrà avere un rapporto diretto con la parte assistita, ed un tanto anche con riferimento a legittime pretese economiche che dovranno essere indirizzate al Collega sostituito e non al patrocinato.