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Sostituzione di collega in udienza - validità dell'incarico anche verbale

Il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito in un proprio parere che, ai sensi dell'art. 14 comma II L.247/12, gli avvocati possono farsi sostituire - anche in udienza - da altro avvocato con incarico anche solo verbale, o da un praticante abilitato, in questo caso con delega scritta. Confutata in questo modo la tesi della Corte d'Appello di Milano, in vero illogica, secondo la quale per essere valida la delega orale alla sostituzione in udienza sarebbe necessaria la contemporanea presenza all'udienza stessa di delegante e delegato.