COMUNICAZIONE COA NEGOZIAZIONE ASSISTITA ENTRO 31.01.2017
In tema di negoziazione assistita si rammenta agli Iscritti l'obbligo ex art. 11 L. 162/14 ai "difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione" di "trasmetterne copia al Consiglio dell'Ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati".
Un tanto per permettere al Consiglio dell'Ordine di trasmettere i dati, ai fini del monitoraggio, al CNF che si premurerà di inoltrarli al Ministero della Giustizia.