Tweetbutton tweet

LIQUIDAZIONE EQUO COMPENSO

Gentili Colleghe Pregiati Colleghi,

 

sono giunte da più parti a questo Ordine domande circa l'applicazione dell'art. 7 della Legge 49/2023, che statuisce che il parere di congruità emesso dall'Ordine o dal Collegio Professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal Professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate.

 

I richiedenti consideravano tale norma applicabile a tutte le richieste di opinamento, in realtà non è così in quanto si deve tenere conto della previsione di carattere generale di cui all'art. 2 della L. 49/2023 la quale prevede che "la presente Legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuali di cui all'art. 2230 del CC regolati da convenzioni bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro....omissis..."

 

La norma fissa l'ambito di applicazione dell'intera legge ed indica chiaramente che non riguarda tutti i contratti di opera professionale, ma esclusivamente quelli stipulati con i clienti forti.

 

A questo riguardo si informa che quest'Ordine nella seduta del 15 settembre ha approvato il Regolamento relativo alla liquidazione dell'equo compenso che a brevissimo verrà pubblicato sul sito.

 

Con i migliori saluti.

 

       Il Presidente

Avv. Alessandro Cuccagna