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REGOLAMENTO LEGGE SULL'EQUO COMPENSO N. 49/2023

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL

PARERE DI CONGRUITÀ DEI COMPENSI DELL’AVVOCATO

1.oggetto del regolamento

Il presente regolamento individua e disciplina il procedimento amministrativo da avviare su istanza degli iscritti (o loro eredi o aventi causa) che abbiano richiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste (di seguito, il “COA”) il rilascio del parere di congruità dei compensi loro dovuti ai sensi dell’articolo 29/1 lettera l) della Legge Professionale nonché ai sensi dell’art.7 della Legge n.49/2023, definendo i termini iniziali e finali del procedimento e gli adempimenti cui sono tenuti i richiedenti e lo stesso Consiglio dell’Ordine.

2.presentazione dell’istanza

 

2.1. L’iscritto interessato al rilascio del parere di congruità dovrà presentare apposita motivata istanza firmata digitalmente in modalità PADES, avendo cura di specificare se la stessa viene presentata ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 49/2023.

2.2.La presentazione può avvenire esclusivamente attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ordine.avvocati.ts@avvocatitriestepec.it.

2.3.La procedura per il rilascio del parere di congruità è attivabile esclusivamente su richiesta di un iscritto all’Albo degli Avvocati o al registro dei Praticanti tenuto dal COA, o dai suoi eredi o aventi causa.

2.4.Nel caso in cui la procedura venisse attivata da un soggetto non legittimato la domanda potrà essere rifiutata sin dal suo deposito presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine con provvedimento motivato del responsabile del procedimento, come individuato ai sensi del successivo articolo 7.

3.allegazioni

All’istanza dovranno essere allegati in forma digitale:

iuna relazione sull’attività svolta;

iicopia di tutta la documentazione utile per l’identificazione del conferimento dell’incarico e la valutazione dell’attività stessa (quali: atti giudiziari anche di controparte, verbali, pareri, contratti, lettere, corrispondenza etc);

iiidocumentazione attestante le spese sostenute e anticipate dal professionista;

ivcopia delle notule inviate al cliente.

v       La marca da bollo di euro 16 dovrà essere applicata sull’istanza ed annullata; un’ulteriore marca da bollo di euro 16 dovrà essere consegnata all’atto del ritiro della delibera di opinamento.

 

4.incarichi congiunti

In caso di mandato conferito congiuntamente a due o più iscritti l’istanza può essere unica e presentata da entrambi i legali incaricati; è facoltà di ogni singolo avvocato incaricato presentare autonomamente la propria parcella con indicazione dell’attività specificamente dallo stesso svolta, con obbligo di comunicare l’istanza agli altri difensori e di fornire documentazione comprovante tale adempimento.

5.comunicazioni

Tutte le comunicazioni del COA in relazione al procedimento vengono effettuate a mezzo pec o, in mancanza, con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo e a fornire la prova del ricevimento della comunicazione da parte del destinatario.

6.termine iniziale del procedimento

Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di presentazione dell’istanza a mezzo pec presso la Segreteria del COA.

7.nomina del Consigliere Delegato e avvio del procedimento

7.1.Sino alla nomina del Consigliere Delegato, responsabile del procedimento di opinamento della parcella è il Segretario del COA.

7.2.Questi designa, osservando il principio dell’alternanza e della competenza, il Consigliere Delegato che assumerà i poteri funzionali di responsabile del procedimento di cui alla Legge n.241/90 e successive modifiche, tenendo conto dell’obbligo di astensione di cui all’articolo 6bis della medesima legge.

8.comunicazione avvio del procedimento

8.1.Il Consigliere Delegato, fatta salva l’ipotesi di manifesta irricevibilità o inammissibilità dell’istanza in quanto presentata da soggetto non legittimato, entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza comunica alla parte nei confronti della quale il parere è destinato a produrre effetto l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 7 e seguenti della Legge n.241/90.

8.2.La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere:

il’oggetto della domanda presentata dall’istante e, ove essa sia proposta ai sensi dell’articolo 7 della Legge n.49/2023, l’avvertimento che la richiesta di rilascio di parere di congruità è presentata ai sensi di detto articolo e che il parere che verrà emesso dal COA costituirà titolo esecutivo per gli onorari richiesti dal professionista e per le spese sostenute e documentate ove il debitore non proponga opposizione innanzi all’Autorità giudiziaria entro 40 giorni dalla notifica del parere, effettuata a cura del professionista;

iil’indicazione del Consigliere Delegato, nella sua qualità di responsabile del procedimento;

iiil’avviso al controinteressato che ha facoltà di presentare istanza, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, di esaminare gli atti del procedimento e di estrarre eventuale copia dei documenti depositati presso la segreteria del COA;

ivl’invito al controinteressato a presentare entro il termine di 25 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione o, nel caso di formulazione della richiesta di accesso agli atti di cui al paragrafo che precede, dalla comunicazione della decisione in ordine a detta richiesta di accesso, eventuali osservazioni e note rispetto alle parcelle per le quali è chiesto il parere di congruità;

vla data di presentazione dell’istanza e quella entro la quale il procedimento deve concludersi e i rimedi esperibili in caso di inerzia del COA.

8.3.L’eventuale richiesta di accesso agli atti presentata dal controinteressato verrà comunicata immediatamente via pec all’istante che potrà, nei successivi 10 giorni, indicare le ragioni per le quali intende opporsi all’esibizione o alla visione, in tutto o in parte, degli atti del procedimento.

8.4.Sull’istanza di accesso si pronuncia il Consigliere Delegato entro 30 giorni dalla presentazione della stessa valutando anche le eventuali opposizioni presentate.

8.5.A fronte dell’accoglimento della relativa istanza, l’accesso agli atti del procedimento potrà essere effettuato dal controinteressato personalmente ovvero tramite difensore munito di procura scritta che andrà esibita o trasmessa a mezzo pec al COA; il diritto di accesso si esercita nei modi e nei termini previsti dall’articolo 25 della Legge n.241/90; l’esame dei documenti è gratuito e il rilascio di copia è subordinato esclusivamente al rimborso dei costi di riproduzione.

9.relazione del Consigliere Delegato; eventuale preavviso ex art.10bis Legge n.241/90

9.1.Il Consigliere Delegato, sulla base degli atti e delle osservazioni trasmesse dalle parti, riferirà al Consiglio affinché possa pronunciare, nel termine previsto dal successivo articolo 10.1, il parere di congruità con riferimento agli onorari e ai compensi richiesti nonché in ordine alle spese sostenute e documentate.

9.2.Ove il Consigliere Delegato, nella sua qualità di responsabile del procedimento, ritenga che il parere di congruità non possa essere rilasciato, ai sensi dell’articolo 10bis Legge n.241/90 comunicherà all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, assegnando termine di 10 giorni per il deposito delle proprie osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione. Dette osservazioni verranno quindi valutate dal Consiglio nel rendere il provvedimento finale entro 10 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

10.termine finale del procedimento

10.1.Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 9.1 per il caso di preavviso di diniego (che implicherà una proroga dei termini di conclusione del procedimento), il procedimento dovrà concludersi con l’adozione del provvedimento che decida sull’istanza di rilascio del parere di congruità, nel termine di 15 giorni dalla scadenza del termine indicato nell’articolo 8.2 iv per le osservazioni del controinteressato.

10.2.Il termine per la conclusione del procedimento può essere motivatamente sospeso dal responsabile del procedimento, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, nel caso in cui si renda necessario acquisire da parte dell’interessato chiarimenti o integrazioni; potrà essere inoltre sospeso, anche oltre il limite di 30 giorni, nel caso in cui la sospensione venga richiesta congiuntamente dalle parti.

10.3.Il termine per la conclusione del procedimento è inoltre sospeso ove venga presentata dal professionista o dal controinteressato (al più tardi entro 45 giorni dalla presentazione della istanza) una richiesta di conciliazione ex articolo 13 comma 9 della Legge Professionale. Il termine riprende a decorrere dalla data in cui viene stilato il verbale negativo del tentativo o per mancata adesione del legale o per esito infruttuoso della conciliazione.

11.pronuncia, motivazione e comunicazione del provvedimento

11.1.Il provvedimento contenente il parere di congruità o il diniego dell’istanza viene pronunciato dal COA, sentita la relazione del Consigliere Delegato, e deve essere motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del COA, tenendo conto degli atti e dei documenti presentati da istante e controinteressato.

11.2.Ove la richiesta di rilascio del parere di congruità sia effettuata ai sensi dell’articolo 7 della Legge 21 aprile 2023 n.49, il relativo parere verrà apposto in calce alla parcella presentata per l’opinamento con l’espressa indicazione che ai sensi dell’articolo 7 della Legge 21 aprile 2023 n.49 lo stesso costituisce titolo esecutivo anche per tutte le spese sostenute e documentate ove il debitore non proponga opposizione innanzi all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 281undecies cpc entro 40 giorni dalla notifica del parere stesso che avverrà a cura del professionista.