Si specifica che:
- I professionisti per i quali il 2023 è ricompreso nei primi 5 anni di iscrizione all'albo, sono esonerati dal contributo minimo integrativo e verseranno il 4% con Mod. 5/2024.
- Gli Avvocati iscritti alla Cassa ove il 2023 sia ricompreso fra il 6° e 9° anno e per i quali l’iscrizione alla Cassa sia avvenuta prima del 35 anno di età sono tenuti al pagamento della metà del contributo minimo integrativo € 402,50.
- Gli avvocati per i quali il 2023 è il 10 anno o superiore di iscrizione cassa sono tenuti al pagamento dell’intero contributo minimo integrativo € 805,00.
- Per i praticanti che risultano iscritti alla Cassa vige l’esonero dal pagamento del contributo minimo integrativo per tutto il periodo di praticantato.
- I pensionati di vecchiaia che hanno maturato il trattamento pensionistico nel 2022, dal 2023 sono esonerati dal pagamento della contribuzione minima integrativa .