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TESTO DEL NUOVO ART. 25 BIS DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

   Dopo la fase di consultazione dei COA prevista dall’ordinamento forense, il Consiglio Nazionale ha approvato nella ultima seduta amministrativa la formulazione definitiva del nuovo art. 25 bis del Codice deontologico in materia di equo compenso, che mi pregio trasmettere in allegato alla presente, unitamente alla relazione di accompagnamento. Sono state apportate talune modifiche al testo inviato in consultazione ed alla relazione di accompagnamento, proprio per tenere conto di alcune osservazioni pervenute dai Consigli dell’Ordine.
   Il Consiglio Nazionale Forense ha così dato seguito alle previsioni della legge n. 49/2023 ed in particolare all’art. 5, comma 5 della legge, al fine di assicurare l’effettività delle nuove misure adottate in materia di equo compenso anche grazie alla leva del rilievo disciplinare delle condotte improprie.
   L’iter verrà perfezionato con la pubblicazione della nuova norma deontologica nella Gazzetta ufficiale, come previsto dalla legge forense e dal Decreto ministeriale 11 marzo 2015, n. 38, recante “Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. In base all’art. 3, comma 4 della legge 247/2012, la nuova norma deontologica entrerà in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Ai sensi dell’art. 2, DM cit., “entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sui siti internet del Consiglio nazionale forense, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e dei consigli degli ordini forensi circondariali”.